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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 34

(modificata lett. c) comma 6 da art. 3 L.R. 1 febbraio 2002 n. 1;poi sostituito comma 4 e modificata lett. a) comma 6 da art. 34 L.R. 28 aprile 2003 n. 8, poi sostituito comma 4; aggiunte lett. c bis) e c ter) comma 6 da art. 19 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20, poi modificata alinea comma 1 e comma 2 da art. 23 L.R. 25 luglio 2013 n. 9, poi aggiunto comma 4 bis da art. 4 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi modificato comma 7 e abrogato comma 8 da art. 11 L.R. 1 agosto 2019, n. 17,  aggiunti commi 8 bis e 8 ter da art. 38 L.R. 20 maggio 2021, n. 4, infine modificato comma 4 bis da art. 17 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Contributi sugli investimenti
1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera d) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto ammortamento mutui;
c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.
2. I contributi previsti dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili nè tra loro nè con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali oltre il limite del 70%.
4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento regionale.
4 bis. Il limite del 70 per cento previsto al comma 1 può essere derogato per gli interventi, finanziati dallo Stato, relativi alla mobilità di interesse regionale, qualora gli stessi incidano su ambiti sovra provinciali o sovra comunali nonché per gli interventi previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell’ambiente, che incidano in ambito comunale.
5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni professionali.
6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:
a) gli enti locali e le loro agenzie;
b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale;
c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi di programma di cui agli artt. 11 e 12 oppure, sentita la Commissione consiliare competente, in specifiche convenzioni.
c bis) la società di cui all'articolo 18, concessionaria della rete ferroviaria regionale di cui all'articolo 18;
c ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle condizioni consentite dalla legge.
7. La Giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi ivi compresi i casi in cui può essere erogato un acconto del contributo oggetto di concessione, nonché le modalità di revoca.
8. abrogato.
8 bis. Le azioni di cui all’articolo 30 realizzate dagli Enti locali mediante interventi per la diminuzione delle emissioni inquinanti e della congestione di traffico nelle città, a beneficio della mobilità sostenibile, possono essere oggetto di specifici programmi regionali di intervento, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo 30. In attuazione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 8, tali programmi sono predisposti dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri di individuazione, su base territoriale, degli interventi, delle modalità di realizzazione degli stessi e di erogazione dei finanziamenti.
8 ter. Sono soggetti beneficiari del finanziamento regionale gli Enti locali realizzatori degli interventi finanziabili. Il contributo è concesso al 100% per gli interventi il cui importo sia inferiore o uguale ad euro 50.000,00, fino all’80% qualora l’importo degli interventi sia superiore ad euro 50.000,00 e inferiore o uguale a euro 100.000,00 e fino al 70% per gli interventi di importo superiore ad euro 100.000,00. È ammesso il cumulo del contributo regionale con eventuali finanziamenti statali fino alla concorrenza dell’intero costo dell’intervento.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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