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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 9

(prima aggiunto alinea, modificata lett. b), aggiunta lett. c bis), i bis) e i ter), sostituite lett. f) e h) al comma 1, modificato comma 2 da art. 8 L.R. 28 aprile 2003 n. 8, poi aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 3 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20, in seguito modificata lett. i bis) comma 1 da art. 3 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Servizi minimi
1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento:
a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;
b) alla salvaguardia , al potenziamento ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;
b bis) al perseguimento di una omogenea accessibilità dei territori attraverso l'equilibrio e l'integrazione dei servizi su ferro e su gomma;
c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;
c bis) a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;
d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;
e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;
f) alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla vivibilità delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili, favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;
g) ai parametri territoriali e di popolazione;
h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste;
i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.
i bis) a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso prioritariamente alle strutture sociosanitarie e amministrative con condizioni di trasporto dignitoso e adeguato, a tutela soprattutto degli utenti 'deboli' quali minori e disabili;
i ter) a servire il territorio delle Comunità montane e le aree a bassa frequentazione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ..., possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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