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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 33

MODIFICAZIONE DELLA L.R. 3 LUGLIO 1998, N. 24 "EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98 Sito esterno "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 12 ottobre 1998

Art. 1
1. Sono prorogati di sessanta giorni i termini previsti dall'art. 4, comma 3, e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, relativi alla presentazione delle richieste di contributi rispettivamente per i danni cagionati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici e per i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996.
2.
Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 1998, dopo il termine
" residenti "
si aggiunge l'espressione
" nella Regione Emilia-Romagna ".
3.
Gli importi di lire 10 milioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 1998 sono elevati a lire 20 milioni.

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