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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 1998, n. 33

MODIFICAZIONE DELLA L.R. 3 LUGLIO 1998, N. 24 "EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DL 6/98 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 61/98 Sito esterno "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 128 del 12 ottobre 1998

INDICE

Art. 2 -
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono prorogati di sessanta giorni i termini previsti dall'art. 4, comma 3, e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, relativi alla presentazione delle richieste di contributi rispettivamente per i danni cagionati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici e per i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996.
2.
Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 1998, dopo il termine
" residenti "
si aggiunge l'espressione
" nella Regione Emilia-Romagna ".
3.
Gli importi di lire 10 milioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 1998 sono elevati a lire 20 milioni.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 ottobre 1998 ANTONIO LA FORGIA

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