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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

L.R. 19 febbraio 2008 n. 4

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Espandere area tit2 Titolo II - ACCREDITAMENTO
Espandere area tit3 Titolo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Autorizzazione
abrogato.
Art. 2

(abrogato comma 5 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Accreditamento
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. L'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno.
3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni rappresentative dei soggetti erogatori.
4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
5. abrogato
Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione
abrogato.
Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione
abrogato.
Verifiche e controlli
abrogato.
Anagrafe
abrogato.
Adeguamento dei requisiti minimi
abrogato.
Titolo II
ACCREDITAMENTO
Art. 8
Requisiti per l'accreditamento
1. La determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui al comma 4 dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno, uniformi per le strutture pubbliche e private, è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano sanitario nazionale. Tali requisiti possono essere stabiliti anche con distinti provvedimenti in relazione alla diversa tipologia delle strutture secondo la classificazione di cui alle lettere a, b, e c del comma 1 dell'art. 4 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini entro cui i soggetti che intendono essere accreditati devono presentare apposita domanda alla Regione.
3. Il Direttore generale competente in materia di sanità attiva d'ufficio, previa diffida al Direttore generale dell'Azienda sanitaria, il procedimento di accreditamento, qualora non sia stata presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento da parte delle strutture pubbliche.
Art. 9
Procedura per l'accreditamento
1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da sottoporre a verifica.
2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia.
3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura.
4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.
5. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una nuova verifica secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Art. 10

(modificato comma 1, sostituito comma 3 e modificati commi 5 e 6 da art. 24 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4)

Verifica dell'accreditamento
1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale.
2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale competente in materia di sanità una relazione motivata concernente la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art. 9.
3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato.
4. Nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale, la quale provvede con le modalità indicate al comma 2 dell'art. 9.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza, il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato revoca, previa diffida, l'accreditamento.
6. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato può revocare, altresì, l'accreditamento a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale.
7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno come modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno.
Art. 11
Elenco dei soggetti accreditati
1. La Regione pubblica annualmente sul proprio Bollettino ufficiale l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili.
2. La Regione e le Aziende unità sanitarie locali individuano, secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali instaurare i rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, tenuto conto dei piani annuali preventivi, nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente legge.
3. Ciascuna Azienda unità sanitaria locale pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Accreditamento transitorio
1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento previsto dagli art. 8 e 9, sono accreditate:
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 Sito esterno.
2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda, corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e che ne venga dichiarata la funzionalità alle scelte della programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti già adottati ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno.
Nuove costruzioni
abrogato.
Pubblicità sanitaria
abrogato.
Art. 15

(abrogate lett. c), d) e e) del comma 1 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 " Disciplina per l'apertura, l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere privato ";
b) la L.R. 1 aprile 1985, n. 10 " Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio ";
c) abrogato
d) abrogato
e) abrogato
Norma transitoria
abrogato.

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