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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997

(modificato titolo da art. 62 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Titolo I
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Autorizzazione
abrogato.
Art. 2

(abrogato comma 5 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Accreditamento
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio sanitario regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. L'accreditamento è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 Sito esterno.
3. Gli indirizzi regionali relativi ai rapporti fondati sull'accreditamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Tali indirizzi riguardano distintamente le prestazioni a rilievo locale e quella a valenza multizonale o regionale e sono adottati anche sentite le associazioni rappresentative dei soggetti erogatori.
4. Gli accordi che regolano i rapporti di cui al comma 3 sono stipulati rispettivamente dalla Regione e dalle Aziende unità sanitarie locali, sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
5. abrogato
Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione
abrogato.
Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione
abrogato.
Verifiche e controlli
abrogato.
Anagrafe
abrogato.
Adeguamento dei requisiti minimi
abrogato.

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