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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 41

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE "GIOVANNI XXIII"

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 160 del 29 dicembre 1998

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Concessione del contributo
Art. 3 - Rapporti con la Soprintendenza per i beni librari e documentari
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concede un contributo straordinario alla Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII" per la sistemazione delle strutture e dei servizi della biblioteca "Giuseppe Dossetti", costituente patrimonio della fondazione medesima, al fine della loro più ampia utilizzazione pubblica e considerata la notevole rilevanza che tale struttura riveste per la integrazione delle risorse bibliotecarie e storico archivistiche nel territorio regionale.
2. Tale obiettivo è perseguito in concorso con il Comune, la Provincia e l'Università degli Studi di Bologna per i rispettivi ambiti di competenza.
Art. 2
Concessione del contributo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla fondazione in un'unica soluzione, il contributo straordinario di cui all'art. 1 che è quantificato in un importo massimo di Lire 4 miliardi.
2. La fondazione è tenuta a presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della erogazione del contributo straordinario una relazione contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale stesso, compresa la documentazione analitica delle spese sostenute.
3. La relazione sarà ripetuta qualora l'attività finanziata non si concluda entro i termini del secondo comma.
Art. 3
Rapporti con la Soprintendenza per i beni librari e documentari
1. La fondazione "Giovanni XXIII" è tenuta a concordare con la Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna le metodologie di intervento relative a: conservazione, restauro, catalogazione - anche informatizzata - del patrimonio librario al fine di una sua migliore integrazione e valorizzazione nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
Art. 4
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio e secondo le disponibilità dei fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 85600 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" di cui all'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di bilancio per l'esercizio 1998 e pluriennale 1998/2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1998 ANTONIO LA FORGIA

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