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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24

EVENTI CALAMITOSI DELL'ANNO 1996 IN EMILIA-ROMAGNA. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - D.L. 6/1998 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE N. 61/1998 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33

L.R. 1 febbraio 2000 n. 5

Art. 4

(modificata lettera a) del comma 1 e comma 3 da art. 1

L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno)

Contributi a favore di soggetti privati per danni a immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi alluvionalie dissesti idrogeologici
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della Legge statale sono concessi contributi, secondo le modalità e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima Legge:
a) ai soggetti residenti nella Regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione andati distrutti o risultati gravemente danneggiati, con priorità per le abitazioni principali;
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà ivi comprese le scorte;
c) alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del Comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso.
2. Per immobili gravemente danneggiati si intendono quegli immobili che abbiano riportato danni secondo una o più delle tipologie di danno stabilite da apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1, corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori di importo fino a lire 20 milioni, ovvero di perizia giurata redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore a lire 10 milioni, devono essere presentate al Comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del grave danno ai sensi del comma 2. (1)
4. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, della documentazione acquisita nell'immediatezza o in prossimità degli eventi calamitosi, e previo eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla Legge statale e dalla presente legge, con la specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni.
5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i Comuni interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato e alle priorità stabilite.
6. Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi, i Comuni provvedono ad assegnare i contributi agli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 18 della Legge statale. I contributi possono essere erogati, a lavori ultimati, in un'unica soluzione, entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture, debitamente quietanzate, ovvero, in corso di realizzazione dell'intervento:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche a fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.

Note del Redattore:

Il termine di 60 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33 Sito esterno.

Il termine di 120 giorni previsto dal comma in esame è prorogato di 60 giorni, ai sensi del comma 1 art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998 n. 33.

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