LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La Regione, in attuazione del Decreto Legislativo del 23 Dicembre 1997, n. 469 " Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", promuove e coordina iniziative con l'obiettivo di:
a) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini e lo sviluppo del sistema imprenditoriale;
b) ridurre gli ostacoli di ordine economico e sociale di fatto limitativi delle pari opportunità dei cittadini nell'inserimento nel mondo del lavoro;
c) realizzare un governo integrato delle politiche del lavoro, delle politiche formative e dell'istruzione nonchè degli strumenti di gestione del mercato del lavoro.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione assicurando la concertazione con le parti sociali, favorendo la collaborazione tra pubblico e privato nel rispetto delle regole della concorrenza e del mercato, ricercando la razionalizzazione degli interventi e la semplificazione normativa ed amministrativa, in particolare attraverso la realizzazione di:
a) iniziative volte a incrementare l'occupazione;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro;
c) un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro.