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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Art. 10
Istituzione dell'Agenzia
1. E' istituita l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura della Regione dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 469/1997 Sito esterno. L'Agenzia è lo strumento di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di organizzazione e i fondi disponibili.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41.
4. Il piano annuale delle attività dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale tripartita. Il direttore svolge ogni attività diretta all'attuazione di detto piano. Il direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna verifica, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale.
5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Università per l'espletamento di particolari servizi.
6. L'Agenzia e il suo direttore si conformano, anche nella stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5, ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

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