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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Art. 3
Indirizzi e piani di attività delle politiche per il lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro e per le politiche formative, prevedendo, in particolare, le modalità di integrazione fra le medesime e tra queste e le politiche in materia di istruzione. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonchè i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati ed integrati nel rispetto delle modalità previste per la loro approvazione. Detti indirizzi tengono luogo degli indirizzi programmatici di cui al comma primo dell'art. 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs n. 469/97 Sito esterno, approva il piano annuale delle attività delle politiche per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, i tempi, le risorse finanziarie e le modalità di monitoraggio e verifica, nonchè le direttive relative alla realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.

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