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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Art. 4
Attribuzione di funzioni e compiti alle Province
1. Sono attribuite alle Province le funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro. In particolare sono attribuite:
a) le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno;
b) la realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DLgs n. 469/1997 Sito esterno;
c) le funzioni di competenza della Commissione regionale per l'impiego, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6.
2. Nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle direttive relative alle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, le Province adottano programmi di norma triennali per le politiche del lavoro e della formazione e piani annuali di intervento, garantendo la concertazione con le parti sociali e la partecipazione degli enti locali. I programmi tengono luogo dei programmi poliennali di cui alla lett. b) del comma primo dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1979 n. 19.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei programmi provinciali con gli indirizzi programmatici di cui al comma 1 dell'art. 3.

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