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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 30 luglio 1998

Titolo IV
SERVIZI AL LAVORO
Art. 8
Centri per l'impiego
1. Sulla base degli indirizzi e degli atti di programmazione di cui all'art. 3 le Provincie istituiscono proprie strutture denominate Centri per l'impiego. L'istituzione dei Centri per l'impiego i cui bacini siano interprovinciali avviene sulla base di convenzioni fra le Province territorialmente competenti e d'intesa con la Regione.
2. Attraverso tali strutture le Province erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del DLgs n. 469 del 1997 Sito esterno in materia di collocamento;
b) servizi di informazione, di consulenza individuale anche orientativa per l'autoimpiego e lo sviluppo di nuovi lavori, nonchè informazioni su incentivi e agevolazioni alle imprese e sulle opportunità formative finalizzate alla qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, anche in relazione alle esigenze espresse dalle imprese;
c) i servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
3. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri per l'impiego per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego. Tale preselezione si svolge con le medesime modalità utilizzate per la preselezione a favore delle imprese private.
4. La Giunta regionale definisce gli standard qualitativi dei servizi sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3.
5. Il monitoraggio dei servizi di cui al comma 2 è effettuato dall'Agenzia regionale per il lavoro sulla base della lettera d) del comma 1, dell'art. 4 del DLgs n. 469/1997 Sito esterno.
Art. 9
Criteri e modalità di gestione dei servizi
1. Le Provincie informano l'esercizio delle funzioni dei Centri per l'impiego ai seguenti criteri direttivi:
a) favorire l'inserimento nel lavoro e l'occupazione in particolare dei soggetti in condizione di svantaggio personale e sociale;
b) favorire l'acquisizione di personale da parte delle imprese e la qualificazione delle risorse umane;
c) assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione.
2. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 8, al fine di migliorarne la qualità, fatte salve le previsioni dell'art. 10 del DLgs n. 469/97 Sito esterno, le Province possono stipulare convenzioni con qualificate strutture pubbliche e private. Tali convenzioni, stipulate previo l'espletamento di procedure concorsuali, disciplinano le modalità di collaborazione fra i Centri per l'impiego ed i soggetti affidatari, sulla base degli standard regionali di cui al comma 4 dell'art. 8.
3. I servizi forniti sulla base delle convenzioni di cui al comma 2 si configurano come servizi di interesse pubblico.
4. Le Province istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una Commissione di concertazione presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato, costituita garantendo la pariteticità delle parti sociali più rappresentative e la presenza del consigliere di parità.
5. La Commissione esercita funzioni di concertazione relativamente:
a) alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza provinciale;
b) all'attività dei servizi attribuiti ai sensi della presente legge;
c) alle funzioni di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 dell'art. 6 del DLgs n. 469/97 Sito esterno;
d) alle funzioni già di competenza della Commissione regionale per l'Impiego, attribuite alle Province, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 4.
6. Al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo le funzioni già di competenza delle Commissioni provinciali e circoscrizionali per la manodopera agricola possono essere esercitate dalle Province previa acquisizione del parere di apposita sottocommissione da istituirsi nell'ambito della Commissione di concertazione di cui al comma 5.
7. Le competenze già della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio sono attribuite alle Province ed esercitate sulla base del comma 3 dell'art. 6 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
8. Le Province, nel rispetto degli atti di indirizzo programmatici regionali di cui all'art. 3, e nel rispetto degli standard di cui al comma 4 dell'art. 8, possono stipulare convenzioni con gli Enti locali per l'esercizio delle attività dei servizi per il lavoro, nonchè per lo svolgimento di servizi di informazione e dei compiti amministrativi relativi alle funzioni di cui all'art. 2 del DLgs n. 469/97 Sito esterno.
9. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del DLgs n. 469/97 Sito esterno e agli ulteriori compiti e funzioni attribuiti alle Province dalla presente legge, le Province possono promuovere apposite Conferenze dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, con i Comuni e le Comunità montane inserite nel bacino territoriale di riferimento di ciascun centro per l'impiego.

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