LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO
Art. 3
Indirizzi e piani di attività delle politiche per il lavoro
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi programmatici di norma triennali per le politiche del lavoro. Gli indirizzi individuano gli obiettivi, le priorità e le linee d'ntervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie nonchè i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e possono essere modificati edi ntegrati nel rispetto delle modalita previste per la loro approvazione.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei compiti conferiti dal DLgs n. 469/97 , approva il piano annuale delle attività delle politiche per il lavoro il quale prevede le azioni e gli interventi da realizzare, i tempi, le risorse finanziarie e le modalità di monitoraggio e verifica, nonchè le direttive relative alla realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del DLgs n. 469/97 .
Note del Redattore:
Si riporta il comma 2 dell'art. 207 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone testualmente: " 2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale. "