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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 25

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO E DI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 25 febbraio 2000 n. 7

Art. 5
Vigilanza e potere sostitutivo
1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle Province.
2. In caso di persistente inattività delle Province in relazione alle funzioni di cui alla presente legge la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di coordinamento interistituzionale, invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede l'amministrazione della Regione.

Note del Redattore:

Si riporta il comma 2 dell'art. 207 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, che dispone testualmente: " 2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale. "

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