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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 25

(modificato comma 1 da art. 24 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Forme d'esercizio
1. I servizi di linea di cui al presente Titolo per trasporto persone sono gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e regionali.
2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofilotranviari definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in relazione a previsioni di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure concorsuali definite dall'art. 13.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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