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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 28

(sostituiti commi 1, 4, 7 e 9, sostituita alinea comma 2, modificati commi 3, 5, e 6 da art. 28 L.R. 28 aprile 2003 n. 8, poi modificata lett. e) ed aggiunta lett. e bis) comma 2 da art. 4 L.R. 21 dicembre 2007 n. 29)

Competenze delle Province e dei Comuni
1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al presente titolo non espressamente riservate alla Regione dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie;
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi;
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
e) le funzioni trasferite ai sensi dell' art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, .... e di taxi.
e bis) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente e la tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese esercenti tale servizio, quale articolazione del registro regionale delle imprese di cui alla legge n. 218 del 2003, tramite le Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse assegnate.
3. La titolarità delle funzioni relative ai trasporti di cui al presente titolo classificati di interbacino è attribuita alla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.
4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni in materia di trasporti di cui al presente titolo che si svolgono interamente nel loro territorio.
5. Spettano ai Comuni e alle Province, in relazione al territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e D.M. 15 marzo 1982 n. 706.
6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le funzioni spettano alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza, d'intesa con l'altra Provincia interessata.
7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.
8. Le Province, i Comuni e le Agenzie locali, nell'ambito delle proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori nel rispetto dell'art. 16.
9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi di trasporti di cui al presente titolo e di servizi complementari per la mobilità, provvedendo anche, ove necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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