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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 3

(sostituita lett. c) del comma 2 da art. 3 L.R. 28 aprile 2003 n. 8)

Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale
1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia-Romagna non riservati alla competenza statale.
2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola in:
a) rete delle ferrovie di competenza regionale;
b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;
c) reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro, metropolitana e simili;
d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;
e) impianti e servizi di trasporto a fune;
f) servizi marittimi, lacuali, fluviali e aerei.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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