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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 39

(sostituito comma 1, modificato comma 5 e aggiunti commi 5 bis e 5 ter da art. 36 L.R. 28 aprile 2003 n. 8 ; poi sostituito comma 3 e abrogato comma 5 ter. da art. 20 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20, infine sostituito comma 3 da art. 46 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Sistema tariffario
1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.
2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e progressivamente attua la riforma del sistema tariffario caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e integrati.
3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
4. Le Province e i Comuni regolano le tariffe autofilotranviarie tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.
5. È vietata la gratuità del trasporto, salvo i casi previsti dalla disposizioni vigenti in materia.
5 bis. Gli enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole, università).
5 ter. abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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