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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 45

(già sostituito comma 4, abrogato comma 5, aggiunti commi 4 bis e 7 bis da art. 42 L.R. 28 aprile 2003 n. 8;poi modificato comma 4 bis da art. 22 L.R. 27 luglio 2005 n. 14; aggiunto comma 4 ter da art. 24 L.R. 28 luglio 2006 n. 13) ancora abrogati commi 1 e 2 da art. 27 L.R. 30 giugno 2008 n. 10. Infine abrogati commi 3, 4, 4 bis., 4 ter., 6 e 7 da art. 23 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20)

Norme transitorie in materia di trasporto autofilotranviario
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
4 bis. abrogato.
4 ter. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.
7 bis. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi del l'art. 1 R.R. 28 dicembre 2009 n. 3, le Province, ovvero le Agenzie per la mobilità di cui al presente articolo, nel caso di assegnazione alle stesse delle relative funzioni , rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio trasporti passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente ai soggetti che esercitano la loro attività nell'ambito di inprese aventi sede legale nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 bis, comma 1, della presente legge

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