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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 2

PROROGA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 16 GENNAIO 1997, N. 2 CONCERNENTE " MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 46 del 12 aprile 1999

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale ", i processi selettivi banditi ai sensi dell'art. 3 della medesima legge sono validi anche qualora le rispettive graduatorie vengano approvate dopo il 31 dicembre 1998.
2. In relazione a quanto dispone il comma 1, continua ad applicarsi il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 sino alla approvazione delle graduatorie di cui al comma 1, fatte salve eventuali diverse discipline contrattuali.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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