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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 1

(sostituita lettera a) ed abrogata lettera b) comma 2 da art. 25 L.R. 26 luglio 2007, n. 13)

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 25 novembre 1998 n. 418, la Regione Emilia-Romagna individua l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con L. 20 marzo 1975, n. 75 Sito esterno, Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, quale soggetto che, servendosi anche delle delegazioni degli Automobile Club Provinciali, è abilitato a ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella Regione Emilia-Romagna, ad integrazione della medesima attività già attribuita ad altri soggetti in forza della normativa statale vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:
a) oneri per la riscossione a carico del contribuente parametrati a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;
b) abrogata.
c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzate alla riscossione;
d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.

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