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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 2

(modificato comma 3 da art. 25 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

1. Le attività di cui al comma 1 dell'art. 2, nonché le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 3 e dall'art. 4 del D.M. 25 novembre 1998 n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.M. n. 418 del 1998, le attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche alle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e l'attività istruttoria necessaria ai fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club d'Italia.
3. Il dirigente regionale competente è autorizzato, a tal fine, a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:
a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;
b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001;
c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla L. 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno.

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