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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 66 del 21 maggio 1999

Titolo II
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)
Art. 9
Verifica (screening)
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art. 4, il proponente presenta all'autorità competente ovvero allo sportello unico una domanda, allegando i seguenti elaborati:
a) il progetto preliminare;
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
2. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. Gli elaborati sono depositati presso l'autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito nel quale siano specificati: l'oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l'indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all'autorità competente.
5. Per i progetti relativi alle attività produttive di cui all'art. 6 le forme di partecipazione previste al comma 4 si concludono entro 30 giorni dalla pubblicizzazione della domanda effettuata a norma del comma 2 dell'art. 6 del DPR n. 447 del 1998 Sito esterno.
6. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
Art. 10
Esiti della procedura
1. L'autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A., esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., prevista dagli artt. da 11 a 18.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A..
3. L'autorità competente provvede a far pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la decisione di cui al comma 1.
4. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
5. L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonchè l'indicazione dei relativi esiti.
6. Qualora l'autorità competente si pronunci, a norma della lett. c) del comma 1, per l'assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., il proponente può richiedere l'indizione della conferenza di servizi prevista dall'art. 18, ai fini della definizione, nei 30 giorni successivi, degli elementi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 12. Alla domanda è allegato il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..

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