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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 11

(sostituito comma 1, aggiunti commi 2 bis., 2 ter. e 2 quater. da art. 13 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.)
1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A. elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell'eventuale fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all'articolo 12.
2. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorità competente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.
2 bis. Ai fini della predisposizione del S.I.A. e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2 ter. Nella redazione del S.I.A. relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.
2 quater. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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