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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 15

(sostituito comma 1, modificati commi 3 e 6, abrogato comma 5 da art. 17 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Partecipazione
1. Chiunque può, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURERT di cui all'articolo 14, comma 2, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
2. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'art. 18.
3. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
4. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
5. abrogato.
6. Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dall'art. 14 e dal presente articolo sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17.

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