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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 8

(aggiunta lett. d) al comma 1 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, poi modificata alinea, lett. b) e d) e aggiunta lett. d bis) al comma 1 da art. 10 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Direttive
1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel BURERT. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano:
a) i contenuti e le metodologie per la predisposizione degli elaborati relativi alla procedura di verifica (screening) e dei S.I.A.;
b) le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, nonché le modalità di raccordo con le relative procedure, ricompresi nella valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17;
c) i casi e le modalità di autocertificazione di stati di fatto e del possesso di requisiti nel rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria;
d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D , nonché criteri omogenei di individuazione delle modifiche assoggettate a procedure di verifica (screening) di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettera b).
d bis) i formati elettronici di trasmissione della documentazione.
2. Gli elementi richiesti dalle direttive di cui al comma 1 devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

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