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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Titolo IV
PROCEDURE DI V.I.A. INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI
Art. 19
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti, soggetti a procedure di verifica (screening) od a procedure di V.I.A., che risultino localizzati sul territorio di più regioni, la Giunta regionale adotta il provvedimento di V.I.A. d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, i pareri di tali regioni, delle province, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati e dispone che il proponente invii gli elaborati a tali soggetti, che si esprimono nei successivi novanta giorni, trascorsi i quali l'autorità competente può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
Art. 20
Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di competenza statale
1. Il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo al provvedimento di V.I.A. di competenza statale, è espresso dalla Giunta regionale, dopo avere acquisito il parere delle province e dei comuni interessati.
2. Ai fini del comma 1, gli elaborati relativi alla procedura di V.I.A. di competenza statale sono trasmessi, a cura del proponente, anche alle province ed ai comuni interessati, che si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.
Art. 21
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.

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