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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Titolo VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 25

(sostituito comma 2, modificato comma 3 da art. 28 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e i provvedimenti di V.I.A. con la relativa documentazione. Tale archivio è reso disponibile alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web.
3. Le pubblicazioni sul BURERT degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonché delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 4 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.
Art. 26
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 25, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;
b) effetti in termini di semplificazione delle procedure di V.I.A. per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 27
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
Art. 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di V.I.A., secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di V.I.A. sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della procedura di verifica (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del cinquanta per cento.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del S.I.A. fino ad un massimo complessivo del cinquanta per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di V.I.A., in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10 o nella procedura di V.I.A. di cui all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro sessanta giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti condizioni e modalità:
a) su richiesta del proponente;
b) nella misura del dieci per cento per ogni mese di ritardo della conclusione della procedura;
c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del dieci per cento.
6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della procedura di V.I.A., ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30

(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, poi modificata lett. b) comma 1 da art. 31 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)

Disposizioni abrogative ed interpretative
1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite:
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, da quanto previsto dalla presente legge;
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, dalle procedure previste dal Titolo III.
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente: "Interventi della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" è abrogata.
3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati .... per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge. È fatta salva per i piani particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di iniziativa privata presentati in data precedente la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.
Art. 31
Modifiche degli Allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D, al fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del trenta per cento, od un eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel BURERT.
Decorrenza dell'efficacia

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