LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificata prima alinea del punto B.2.5) dell'Allegato B.2 da art. 18 L.R. 26 luglio 2012 n. 9)
Art. 25
(sostituito comma 2, modificato comma 3 da art. 28 L.R. 20 aprile 2012 n. 3)
Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i S.I.A. e i provvedimenti di V.I.A. con la relativa documentazione. Tale archivio è reso disponibile alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web.
3. Le pubblicazioni sul BURERT degli avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2 dell'art. 14, nonché delle decisioni per estratto di cui al comma 3 dell'art. 10 ed al comma 4 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente della Regione definisce con apposito atto forme e modalità di tali pubblicazioni.