LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999
Art. 17
Norme transitorie
1. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dall'art. 16.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi di cui all'art. 9, comma 2, comprenderanno il programma annuale previsto allo stesso articolo.