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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Titolo III
LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 9
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge.
2. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di questi, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, il programma annuale degli interventi.
3. Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti interventi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare per gli interventi di promozione dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie di cui alla presente legge.
4. Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la Regione può concedere contributi agli Enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione può realizzare progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con Università, enti, istituti e società di ricerca.
6. Il programma annuale di cui al comma 2 determinerà la ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
7. Al fine di garantire uniformità di trattamento e pari opportunità alla fruizione del diritto allo studio, la Giunta regionale, sentite le Province, emana direttive in merito alle modalità di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla presente legge.
8. La Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con le scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro.
9. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
10. La Regione, gli Enti locali ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, anche agli effetti di cui all'art. 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno, favoriscono lo scambio di informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema, ferma restando la piena autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche di aderire alla richiesta.
Art. 10
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del d. lgs. 112 del 1998 Sito esterno, nel quadro degli indirizzi e del programma annuale regionale di cui al comma 2 dell'art. 9.
2. Ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno, le Province elaborano, con il concorso dei Comuni e dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1, ed approvano il programma degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, comprendente il riparto dei fondi, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e del programma annuale regionali.
3. La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 9, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 2.
4. I fondi regionali sono erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5;
b) Comuni, singoli o associati, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, e soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, per i progetti di cui all'art. 2, comma 2;
c) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;
d) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;
e) associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;
f) scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
5. Al fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia già convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della legge medesima.
6. I Comuni ricevono i progetti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonchè i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e li trasmettono alle Province al fine della relativa valutazione ed inserimento nel programma provinciale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali.
7. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.
8. Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, presentano progetti alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 anche su richiesta dei Comuni interessati.
9. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Province per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.
10. Gli Enti locali possono concorrere con risorse proprie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
11. La fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola elementare e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo è a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
Art. 11
Conferenza permanente per il diritto allo studio
1. Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza permanente per il diritto allo studio.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, del sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, nonchè da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello regionale dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.

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