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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 05/07/1999

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 5 luglio 1999

Art. 6
Comitato scientifico
1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

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