Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/12/2013 | ||
2. | 30/07/2013 | ||
3. | 26/11/2002 | ||
4. | 07/05/1982 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 16/07/2015
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Art. 2
Disposizioni generali
1. La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.
2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 , a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.