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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

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