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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16

ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO. ATTUAZIONE DEL D.P.C.M. 9 OTTOBRE 1998

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 del 30 luglio 1999

INDICE

Art. 1 - Procedure selettive
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Procedure selettive
1. La Giunta regionale è autorizzata a indire procedure selettive riservate al personale amministrativo di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 7 del D. Lgs. 469/97 Sito esterno, in servizio presso l'Agenzia regionale da almeno 3 anni dalla data del bando di concorso regionale.
2. La Giunta regionale, al fine di acquisire il personale di cui al comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il tetto di spesa. La necessaria copertura finanziaria è garantita tramite parte delle risorse di cui al successivo art. 2.
3. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono bandite in relazione alle qualifiche funzionali possedute dagli interessati nel rispetto dell'art. 6 del D.P.C.M. 9 ottobre 1998.
4. Il personale risultato idoneo a seguito delle procedure selettive è assunto a tempo indeterminato presso la Regione.
5. Nelle more degli adeguamenti di cui al comma 2 dell'art. 236 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le Commissioni esaminatrici delle procedure selettive di cui al presente articolo sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale. Esse sono composte da un dirigente regionale, che le presiede, e da due esperti nelle materie oggetto delle selezioni, sorteggiati dai rispettivi elenchi di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale 7 aprile 1995, n. 24.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97 Sito esterno.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 1999 VASCO ERRANI

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