LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18
MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE " ARPA " DELL'EMILIA-ROMAGNA)
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 5, 6, 10, 12, 20, 21, 22 e 23 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999
Art. 5
Modifiche agli artt. 12 e 20, comma 1, della L.R. 44/95
1.
L'art. 12 della L.R. 44/95 è cosi sostituito:
" Art. 12
Programma annuale
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore Generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di ambiente e sanità per quanto concerne le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire annualmente alla Regione, predispone il programma annuale di attività. ".