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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - Disciplina generale
Espandere area tit2 Titolo II - Disposizioni finali e di prima applicazione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Disciplina generale
Art. 1
Finalità
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione Europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione è autorizzata ad anticipare, con proprie risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari anche in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione europea.
Art. 2
Modalità di attuazione
1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, la Regione è autorizzata ad accantonare nei Fondi globali di cui all'art. 34 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 apposite risorse da quantificare in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nel rispetto dei principi di specificazione della spesa e degli equilibri economico- finanziari del bilancio regionale.
3. Le variazioni di cui al comma 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, comma quinto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 3
Modalità di erogazione
1. Per l'erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate in attuazione dell'art. 1 della presente legge, la Regione è autorizzata, ove previsto, ad utilizzare l'Organismo pagatore riconosciuto dall'Unione Europea in riferimento ai singoli programmi di intervento.
Titolo II
Disposizioni finali e di prima applicazione
Art. 4
Finanziamenti aggiuntivi Programmazione 1994-1999 - Mezzi regionali
1. Al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per il periodo di programmazione 1994-1999, a valere sui Regg. CE del Consiglio 950/97 e 951/97, la Regione è autorizzata ad integrare, per l'esercizio 1999, con proprie risorse, le quote assunte a carico del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183 Sito esterno, rispettivamente di L.14.200.000.000 (EURO 7.333.687,97) per l'attivazione degli interventi di cui al Reg. CE 950/97 e di L.12.230.000.000 (EURO 6.316.267,88) per l'attivazione degli interventi di cui al Reg. CE 951/97.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ammontanti complessivamente a L. 26.430.000.000 (EURO 13.649.955,84), per l'esercizio 1999, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, con i fondi accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" - voci n. 13 e n. 14 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata, ove necessario, a destinare, in sede di approvazione della legge di assestamento e di variazione al bilancio per l'esercizio 1999, ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi di cui al Reg. CE 951/97, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 5
Utilizzo compensazioni agro-monetarie Misura 1 - Reg. CE 951/97
1. In attuazione degli interventi e delle disposizioni recate dall'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5, la Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, ad utilizzare risorse proprie al fine di assicurare l'intero cofinanziamento di parte nazionale per l'attuazione della Misura 1 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli in applicazione del Reg. CE 951/97" compresa nel programma approvato dalla Commissione europea per l'utilizzo delle compensazioni delle perdite di reddito dovute alla riduzione del tasso di conversione agricolo della lira italiana del marzo 1997.
Art. 6
1.
Il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è sostituito dal seguente comma:
"5. Le modalità di trasferimento all'AIMA nonché agli Organismi di cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento sono stabilite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di ciascun programma.".
2.
Dopo il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
"6. Per le finalità di cui al primo comma, la Regione è altresì autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione Europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse previste a titolo di cofinanziamento.".
Art. 7
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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