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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO NEL QUADRO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 17 agosto 1999

Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce 8 dell'elenco 2 allegato alla Legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e pluriennale 1999-2001.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1999 dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi di quanto disposto all'art. 11 della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 6.

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