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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL PROGRAMMA OPERATIVO INTEGRATO NEL QUADRO DELLA INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 17 agosto 1999

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Entità dell'intervento regionale e modalità di erogazione
Art. 3 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire il consolidamento del tessuto socioeconomico delle zone incluse nell'obiettivo 5 b) particolarmente dipendenti dalla pesca, è autorizzata a concedere un contributo finanziario straordinario alla Provincia di Ferrara per l'attuazione del programma operativo integrato per l'Italia, nel quadro dell'iniziativa comunitaria PESCA per il periodo 1994-1999, approvato dalla Commissione europea con decisione C(95) 41 del 19 maggio 1995, e specificatamente del sottoprogramma Regione Emilia- Romagna.
Art. 2
Entità dell'intervento regionale e modalità di erogazione
1. Il contributo di cui all'art. 1 è concesso a titolo di partecipazione agli oneri di cofinanziamento posti a carico della Provincia di Ferrara, quale Autorità responsabile del sottoprogramma, dal piano finanziario approvato dall'Unione Europea.
2. L'intervento finanziario regionale, da contenersi comunque nell'importo massimo di L.1.100.000.000 (EURO 568.102,59), è fissato nella misura del 70% dei predetti oneri di cofinanziamento.
3. La Giunta regionale provvede alla concessione del contributo, nel limite indicato dal comma 2, e sulla base del piano finanziario approvato dai competenti organi della Unione Europea, definendo contestualmente modalità per la sua erogazione che tengano conto dello stato di avanzamento del sottoprogramma.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce 8 dell'elenco 2 allegato alla Legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e pluriennale 1999-2001.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1999 dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi di quanto disposto all'art. 11 della Legge regionale 28 aprile 1999, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 agosto 1999 L'ASSESSORE DELEGATO Alfredo Sandri

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