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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2003 n. 30

Art. 1
Riordino sanzioni in materia di tributi regionali
1. A decorrere dal 1° aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472, n. 473 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 1997.

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