LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Notifica di atti tributari e di ordinanze di ingiunzione
1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, possono essere notificati ai soggetti interessati, a cura della struttura tributaria della Regione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. Le ordinanze di ingiunzione emesse ai fini del pagamento di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 , possono essere notificate ai soggetti interessati, a cura della struttura regionale competente, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, servendosi delle procedure di cui alla L.20 novembre 1982, n. 890 .