Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2003 n. 30

Art. 7
Estinzione crediti tributari di importo minimo
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. L'importo di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. 8 maggio 1998, n. 146 Sito esterno.

Espandi Indice