LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24
RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1979
1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26, recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali", sono apportate le seguenti modificazioni:
b)
l'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. ;"