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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2003 n. 30

Art. 3
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1979
1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26, recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali", sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'art. 4, le parole
"e delle relative soprattasse"
sono soppresse;
b)
l'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. ;"
c)
nel secondo comma dell'art. 7, le parole
"di cui all'art. 34 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ;"
d)
nell'art. 8 le parole
"pene pecuniarie"
sono sostituite dalle seguenti:
"sanzioni amministrative;"
e)
nel primo comma dell'art. 9 le parole
"e delle relative soprattasse"
sono soppresse;
f)
il primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:
"L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa".

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