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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2003 n. 30

Art. 4
Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: modifiche alla L.R. n. 31 del 1996
1. Alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Applicazione sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.";
b)
nella lett. a) del comma 1 dell'art. 6 le parole
"pena pecuniaria"
sono sostituite dalle seguenti:
"sanzioni amministrative".

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