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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualità dei servizi.
2. Relativamente ai servizi in materia di trasporto pubblico resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, recante " Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale ".

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