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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 12
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano è predisposto sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 4 dell'art. 10, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 in ordine all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.

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