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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 17
Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per la compiuta attuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani. Il piano, in particolare, definisce:
a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
d) gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
e) la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
2. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 2 dell'art. 16, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
3. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente.

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