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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 18
Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
1. Per ciascuna delle gestioni individuate ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 16, l'Agenzia sulla base del metodo normalizzato stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Sito esterno determina la tariffa di riferimento del servizio da applicarsi in costanza della convenzione prevista dallo stesso articolo.
2. La tariffa applicata all'utenza ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno assicura la copertura integrale dei costi del servizio ivi compresi quelli per lo smaltimento dei rifiuti presso impianti di eventuali soggetti terzi. Il gestore del servizio concorda con questi ultimi il prezzo dello smaltimento.

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