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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 19
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani
1. l Comuni esprimono il parere sul piano provinciale per la gestione dei rifiuti, previsto al comma 4 dell'art. 128 della L.R. n. 3 del 1999, in sede di Agenzia.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 Sito esterno, la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di cui alla presente legge.

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